Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 23. Nei capoluoghi di provincia dove già esistono regolarmente costituiti enti od istituti per case popolari questi, con decreto del ministro pei lavori pubblici, sono riconosciuti come istituti autonomi provinciali conservando le eventuali sezioni per case economiche ed assumendo la denominazione di cui al comma secondo dell'art. 22. Il ministro pei lavori pubblici può altresì riconoscere, con suo decreto, come sezioni dell'istituto provinciale gli enti od istituti per case popolari esistenti in altri comuni della provincia, ed eventuali sezioni per case economiche. Possono invece detti enti od istituti essere messi in liquidazione coatta mediante regio decreto, su proposta dello stesso ministro, quando non abbiano sufficienti attività per far fronte ai loro impegni. Ed in tal caso sono applicabili le norme del r. decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1554, convertito nella legge 16 giugno 1927 n. 1274. Col decreto di costituzione o di riconoscimento degli istituti provinciali si provvede anche all'approvazione del nuovo statuto organico il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte necessarie in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascuno istituto, deve riportare le norme di uno statuto- tipo che è emanato con decreto reale su proposta del ministro pei lavori pubblici. Il riconoscimento delle gestioni speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 22, è dato con decreto reale su proposta del ministro pei lavori pubblici, di concerto col ministro per le finanze, ed importa l'estensione alle gestioni stesse, a tutti gli effetti, delle disposizioni riguardanti gli istituti autonomi provinciali per le case popolari, in quanto applicabili.

Art. 24. Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista più di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, può esserne disposta la fusione. In caso diverso è in facoltà del ministro pei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalità giuridica.

Art. 25. Con decreto del ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto avere esse sufficienti attività per far fronte ai loro impegni ed essere in grado di svolgere proficua attività. Il ministro pei lavori pubblici, con suo decreto, può pure disporre l'incorporazione negli istituti provinciali delle gestioni speciali attualmente esistenti presso le società di assistenza e beneficienza e presso le società di mutuo soccorso di cui all'art. 16, numeri quinto ed ottavo. Nell'uno e nell'altro caso è richiesto per la incorporazione il preventivo parere del presidente dell'istituto provinciale.

Art. 26. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, enti od istituti siano riconosciuti come istituti autonomi provinciali o come sezioni locali, i detti istituti provinciali e le dette sezioni si considerano di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziari e non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà mobiliari od immobiliari, titoli o crediti e di quant'altro sia di spettanza degli enti od istituti preesistenti e ne assumo tutte le obbligazioni passive con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale. Le disposizioni predet te valgono altresì nei casi di fusione di cui all'art. 24 e nei casi in cui, ai sensi dell'art. 25, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli istituti provinciali o nelle sezioni locali. Gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà e di crediti di cui al presente art. Sono registrati con tassa fissa ed a tassa fissa sono pure soggette le formalità ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori. I fabbricati di pertinenza degli istituti di case popolari, già costruiti o in costruzione, con specifica destinazione ai fini indicati nell'art. 22, ultimo comma, sono trasferiti insieme con tutte le aree, i diritti e gli oneri ad essi pertinenti al patrimonio delle gestioni speciali riconosciute ai sensi dell'art. 23, ultimo comma. Per tali trasferimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente testo unico stabilite per gli istituti autonomi provinciali.

Art. 27. Il presidente dei singoli istituti autonomi provinciali è nominato con decreto reale su proposta del ministro pei lavori pubblici. Con lo stesso decreto potrà essere nominato un vice presidente il quale sostituirà il presidente nei casi d'impedimento o di assenza. Lo statuto di cui all'art. 23 determinerà: il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti. Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione sono precisate da norme emanate dal governo del re.

Art. 28. Con regio decreto, su proposta del ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è costituito un consorzio nazionale fra gli istituti autonomi provinciali con lo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli istituti stessi. Al detto consorzio partecipano anche gli enti ed istituti che abbiano conservata la propria personalità giusta il disposto del secondo comma dell'art. 24. Con lo stesso decreto si provvede all'ordinamento del consorzio e alla determinazione delle sue funzioni e dei suoi rapporti sia con lo stato sia con i singoli consociati. Il consorzio ha personalità giuridica e facoltà d'imporre a tutti i partecipanti un contributo annuo nella misura che, dietro sua proposta, viene, anno per anno, fissata con decreto del ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 29. Può essere data facoltà agli istituti per case popolari di sostituirsi, riscattandone le attività, alle cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale, con organizzazione insufficiente, non informate ai principi cooperativi o che non abbiano i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma. Le proposte per tali sostituzioni sono avanzate, con la necessaria documentazione, dagli istituti predetti al ministro per le corporazioni, il quale di concerto con quello per i lavori pubblici, decide in merito prescrivendo le relative modalità.

CAPO III Affitto delle case popolari od economiche procedura esecutiva e vendita delle case popolari

Art. 30. I comuni, gli istituti nonché le società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le rinnovazioni

-devono dare preferenza ai meno agiati. Nel caso di più concorrenti, a parità di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai non coniugati. Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente comma si applica, a parità di condizioni, anche nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od attribuzioni di case economiche.

Art. 31. Salvo il disposto dell'art. 100, non possono essere assegnate in locazione od in proprietà le case popolari od economiche site nel capoluogo del comune a chi sia ivi proprietario di fabbricati iscritti al catasto urbano il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a l. 1.800.

Art. 32. Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a cono scere dell'azione per pagamento e sfratto. Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità, attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perché sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33. Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto. Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto. L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi e, successivamente, alla vendita, osservando le nor- me della legge per la riscossione delle imposte dirette. Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore. Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purchè l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto. Contro il decreto il debitore, può entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, proporre opposizione davanti lo stesso conciliatore o pretore o avanti il tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.

Art. 33. Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 34. Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso del- lo stato, il ministro per i lavori pubblici può autorizzare i comuni e gli istituti per case popolari a vendere od assegnare in locazione con patto di futura vendita, all'inquilino od ai suoi eredi, gli stabili in qualunque tempo costruiti, prescrivendo, volta per volta, le cautele e le condizioni da inserirsi nei contratti suddetti. L'autorizzazione di cui sopra può essere concessa solo quando sia assicurata la vendita o la locazione con promessa di vendita di almeno sette decimi degli appartamenti costituenti lo stabile in favore degli inqui- lini, loro eredi, o di persone che abbiano i requisiti per divenire inquilini. In quest'ultimo caso gli enti suddetti hanno diritto di rescindere il contratto di affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino offrendogli altro adeguato alloggio.

Art. 35. Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale. La stipula del contratto di compra-vendita avverrà quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo. La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all'art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.

Art. 36. Gli enti di cui all'art. 34 hanno diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione della ipoteca gravante sullo stabile venduto, fra i vari appartamenti costituenti lo stabile stesso, quando abbiano restituito almeno la quarta parte della somma mutuata garantita dalla ipoteca predetta. Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti saranno cancellate man mano che si procederà alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla stipula dei contratti definitivi di vendita cui interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso.

CAPO IV Norme comuni agli enti per case popolari od economiche ed alle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Enti comunali di assistenza

 

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